Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2826 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a fronteggiare le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
disciplina una materia il cui tessuto normativo è particolarmente complesso ed articolato, in virtù dei frequenti interventi legislativi in tempi recenti (da ultimo, il decreto-legge n. 263 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 290 del 2006); nonché di ulteriori atti, anch'essi di recente emanazione (ad esempio, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Campania; l'ordinanza della medesima autorità volta alla riapertura temporanea di una discarica, eccetera), inoltre, in analogia con i precedenti, il decreto in esame autorizza l'adozione di ulteriori determinazioni (l'articolo 4, comma 3, rinvia ad una specifica ordinanza commissariale; l'articolo 6, comma 3, consente l'emanazione di ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, per la ridefinizione territoriale dello stato di emergenza); l'intreccio di tali strumenti rende dunque non facile la ricognizione della normativa concretamente vigente, anche in ragione della difficoltà di inquadrare - in una rigorosa gerarchia delle fonti del diritto - provvedimenti di diversa natura e destinati a produrre, dunque, effetti atipici sul piano normativo, amministrativo e anche giudiziario;
in particolare, all'articolo 2, autorizza il commissario delegato ad adottare provvedimenti di requisizione idonei a produrre anche la sospensione dell'efficacia di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria fino alla cessazione dello stato d'emergenza;
reca, in alcuni casi, una ridefinizione di elementi già disciplinati da precedenti provvedimenti, senza realizzare un adeguato coordinamento con la normativa previgente (ad esempio, il comma 2 dell'articolo 2 modifica, in modo non testuale, il decreto legge n. 245 del 2005);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis, e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato, per gli aspetti di competenza della I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge del Governo n. 2826, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono essenzialmente finalizzate ad assicurare sul territorio della Campania la tutela della salute pubblica e a porre rimedio a una situazione che suscita allarme anche sotto il profilo dell'ordine pubblico;
osservato che:
l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
l'articolo 117, secondo comma, lettere s) e g), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le materie «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e «organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali»;
l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni la materia «protezione civile»;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che, ai sensi delle modifiche apportate dall'articolo 2 del decreto-legge all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 263 del
sottolineata l'esigenza che la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che la requisizione sia condizionata alla previa revoca del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, la quale potrà così valutare se la requisizione del bene sequestrato possa ostacolare l'acquisizione di prove dirette all'accertamento di reati;
espresse perplessità sulla scelta di utilizzare l'istituto della requisizione senza specificarne la disciplina e quindi prevedendo implicitamente l'applicazione della normativa vigente, in base alla quale, ad esempio, avrebbe diritto all'indennizzo anche il proprietario del bene sequestrato dall'autorità giudiziaria;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che la requisizione di beni sequestrati dall'autorità giudiziaria sia condizionata dalla previa revoca del provvedimento sequestro da parte dell'autorità medesima;
2) all'articolo 2, comma 1, capoverso, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una disciplina speciale della requisizione ovvero delle deroghe alla disciplina generale.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di
esprime
La X Commissione,
esaminato il testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, come modificato nel corso dell'esame del Senato della Repubblica;
considerato che il decreto individua i siti ove saranno realizzate le prossime discariche individuando al contempo misure ambientali compensative e vietando l'utilizzo di zone già utilizzate nel passato e quindi sature;
valutata la delicatezza dei compiti attribuiti al Commissario delegato del Governo finalizzati a potere operare in un contesto ambientale caratterizzato da una grave situazione di emergenza;
rilevata l'accurata definizione dei contenuti del Piano per la realizzazione di un ciclo integrato di rifiuti per la regione Campania che il Commissario deve adottare con le finalità di incrementare la raccolta differenziata, individuare meccanismi adeguati a garantire la tracciabilità del ciclo dei rifiuti, indicare le migliori tecnologie disponibili per i metodi di trattamento biologico dei rifiuti;
indicando in tal senso l'opportunità di prevedere all'interno del Piano anche indicazioni finalizzate a favorire le operazioni di riciclo di quei rifiuti che possono andare a costituire materie prime secondarie riutilizzabili per le attività produttive, anziché essere utilizzati direttamente nella produzione di energia tramite incenerimento;
esprime
con la seguente osservazione:
che nella predisposizione del piano per la realizzazione del ciclo integrato dei rifiuti il Commissario delegato preveda di avvalersi anche della collaborazione degli enti tecnici nazionali quali, a titolo esemplificativo, l'APAT.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2826 Governo, approvato dal Senato, recante «DL 61/07: Emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania»;
ritenuto che l'articolo 1, nel disporre che i siti da destinare a discarica siano individuati anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, garantisce che siano comunque rispettati i principi fondamentali in materia di tutela della salute;
considerato tuttavia che sarebbe comunque opportuna una attività di costante monitoraggio e controllo da parte del Ministero della salute sul rispetto di tali principi nelle varie fasi di attuazione del provvedimento;
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2007, approvato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti, e su cui la Commissione ha già espresso un parere alla 13a Commissione del Senato in data 31 maggio 2007;
considerato che il testo contiene disposizioni in materia di gestione e smaltimento di rifiuti, settore che rientra nell'ambito della materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;
considerato che il novero dei poteri di deroga consentiti per motivi di protezione civile deve essere inserito in un sistema di collaborazione e ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, riconoscendo al primo le funzioni di promozione e coordinamento degli interventi ed ai secondi la gestione degli interventi sul territorio;
valutata l'impostazione del testo in esame, che contempla interventi degli enti locali e della regione nella direzione di una decisione il più possibile partecipata e condivisa sulle misure volte a contrastare l'emergenza, con un maggiore coinvolgimento nel ciclo di gestione e smaltimento rifiuti della regione e dei presidenti delle province;
considerate le disposizioni di cui all'articolo 2 che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, stabiliscono che il Commissario delegato, qualora le discariche situate in Campania siano allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotti ogni provvedimento sentiti i presidenti delle regioni confinanti;
evidenziato quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, che stabilisce, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che il
rilevato l'articolo 6, che prevede, per consentire un graduale rientro nelle competenze ordinarie, la nomina dei Presidenti delle province quali sub-commissari per l'emergenza rifiuti, al fine di attuare le iniziative necessarie ad assicurare la realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale;
considerato che potrebbe apparire non conforme al rispetto delle competenze della regione la previsione di cui all'articolo 9, pur modificata nel corso dell'esame del testo al Senato, che sembra trovare giustificazione solo nel quadro di una effettiva conclusione dello stato di emergenza entro il termine del 31 dicembre 2007 fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 gennaio 2007;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) occorre evidenziare, anche in considerazione della durata ultradecennale dello stato di emergenza, che si pone un'esigenza di carattere generale che i perduranti interventi commissariali in deroga alla normativa vigente non incidano sull'assetto organizzativo e sulle competenze regionali e degli enti locali costituzionalmente definite;
b) occorre altresì evidenziare l'esigenza che lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania debba effettivamente concludersi entro il previsto termine del 31 dicembre 2007, al fine di assicurare l'esercizio dei propri compiti agli enti ordinariamente competenti, non essendo ulteriormente accettabile la perdurante assenza di ruolo delle autonomie locali.